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| | REGOLAMENTO DI PROCEDURA (Testo coordinato al D.Lgs n. 149/2022 “Riforma Cartabia” ed alle disposizioni integrative e correttive in vigore dal 25/01/2025) Premessa Il regolamento di Mediazioni S.r.l. si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e si applica a tutte le mediazioni amministrate nel territorio italiano, non precludendo negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, procedure di reclamo e di conciliazione previste dalle carte dei servizi. Le parti, d’intesa con Mediazioni S.r.l., possono concordare di apportare modifiche al regolamento, fatta eccezione per quanto non è modificabile nei casi di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010, così come modificato dal D.Lgs n. 149/2022 (Riforma Cartabia), dalla Legge di bilancio n. 197 del 29 Dicembre 2022 e dalle disposizioni integrative e correttive entrate in vigore il 25/01/2025 Art. 1 Definizioni Si intende per: Ø mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; Ø mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; Ø conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione; Ø organismo: l’ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto; Ø registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all’emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Art. 2 Il Responsabile dell’Organismo 1. Il Responsabile dell’Organismo di Conciliazione: Ø applica il regolamento dell'organismo; Ø all'atto della presentazione della domanda di mediazione, designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione; Ø esamina eventuali proposte di modifica del luogo da applicare alla singola procedura con il consenso del mediatore e delle parti; Ø nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche può nominare uno o più mediatori ausiliari e su istanza di parte, provvede alla eventuale sostituzione del mediatore; Ø è tenuto a rilasciare alle parti che lo richiedono il verbale di accordo e l’eventuale accordo ad esso allegato, di cui all’articolo 11, comma 6, D.Lgs. 28/2010, salvo il pagamento dell’indennità di mediazione; Ø custodisce un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto del procedimento di mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito; Ø garantisce la riservatezza del procedimento di mediazione. Art. 3 Avvio del procedimento di mediazione 1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. In tali casi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. Il procedimento di mediazione può essere avviato su domanda di parte, sulla base di un’apposita clausola contrattuale, statutaria o disposto dal Giudice. 2. Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D. Lgs 28/2010, il procedimento di mediazione si avvia attraverso il deposito della domanda presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La competenza dell’Organismo è derogabile su accordo delle parti. In caso di più istanze relative alla stessa controversia il procedimento di mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale é stata presentata la prima domanda. Quest’ultima è depositata in forma scritta presso l’organismo, da una delle parti o congiuntamente dalle parti, utilizzando la modulistica predisposta da Mediazioni S.r.l., scaricabile dal sito www.mediazionisrl.net, o in forma libera unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento e dall'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento, oltre spese vive. Le comunicazioni tra l’organismo e le parti avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione e possono essere utilizzate, anche se non in via esclusiva, le procedure telematiche. L'avviso di avvio del procedimento è di competenza dell'Organismo, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute che dovranno essere corrisposte dall’istante. 3. Dal momento in cui la comunicazione, di cui al comma 1 del D.Lgs n. 28/2010, perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1. 4. La domanda di mediazione deve indicare le generalità dell'istante e dell'avvocato che l'assiste, ove previsto o presente, l’oggetto della lite, le sommarie ragioni della pretesa, determinare il valore della controversia secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile, individuare le altre parti chiamate in mediazione, specificando sede, residenza, nonché ogni elemento utile per la sua reperibilità, dichiarare condizioni inerenti il gratuito patrocinio, nonché l’inesistenza di più domande relative alla stessa controversia. L’organismo fissa l’incontro di mediazione con le parti. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio o delle spese vive, quando dovute, il Responsabile dell’Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura. 5. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di disaccordo tra le parti sulla stima, Mediazioni S.r.l. decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. L'assistenza dell'avvocato è obbligatoria esclusivamente nell'ipotesi di: mediazione obbligatoria (ex lege) e mediazione delegata dal Giudice (sia essa demandata o obbligatoria). Nell’ipotesi di mediazione facoltativa o mediazione concordata (secondo un Atto Costitutivo, Statuto o Contratto), pur non essendo obbligatoria, è sempre opportuno che le parti siano assistite da un avvocato, secondo quanto stabilito da codesto Regolamento di Procedura. 6. Il procedimento di mediazione si svolge nelle sedi operative di Mediazioni S.r.l. Con il consenso delle parti, del mediatore e del Responsabile dell’Organismo, lo svolgimento del procedimento di mediazione può essere fissato in altro luogo ritenuto più idoneo.
Art. 4 Durata del procedimento di mediazione 1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. 2. Qualora però si tratti di mediazione demandata (sia essa obbligatoria o delegata), il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi. La proroga, in entrambi i casi, deve risultare da accordo scritto delle parti, allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. 3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell’ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti di delega. 4. Il primo incontro ha una durata non inferiore a due ore, come stabilito dall’art. 22, comma 1, “lett. n” del D.M. 150/2023 e può essere esteso nell’ambito della stessa giornata col consenso delle parti e del mediatore:
Nei casi di cui all’art. 5, comma 1 e art. 5-quater del D.Lgs n. 28/2010, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione. Art. 5 Forma e requisiti della Delega per la partecipazione all’incontro 1. Nelle mediazioni obbligatorie ciascuna parte deve partecipare personalmente al procedimento di mediazione, con l'assistenza obbligatoria di un avvocato, già dal primo incontro e per gli incontri successivi, fino al termine del procedimento. Le persone giuridiche parteciperanno al procedimento di mediazione tramite un rappresentante o delegato, munito dei formali poteri per transigere, conciliare la controversia e rilasciare quietanza, e comunque anch’esse assistite obbligatoriamente da un avvocato. In caso di impossibilità della parte, sia essa istante o aderente, a presenziare al procedimento di mediazione, per giustificati motivi, è necessario delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. 2. La delega per la partecipazione all’incontro, ai sensi dell’ art. 8, comma 4 bis, del D.Lgs 28/2010, è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all’articolo 11, comma 7, del suddetto decreto legislativo, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all’incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura. Art. 6 Nomina del mediatore, cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità 1. Il Responsabile dell’Organismo provvede alla designazione del Mediatore valutando, in primo luogo, la natura della controversia e, di conseguenza, identifica la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun Mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo). In caso di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell’Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si applicherà il criterio della rotazione tra mediatori di pari grado di competenza, escludendo la nomina del professionista che versi in una delle situazioni di cui all’art. 51 c.p.c. Ai fini della designazione, le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell’elenco dell’Organismo; in difetto di indicazione concorde del mediatore o quando l’Organismo ritenga di dover disattendere detta indicazione, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 1. Al fine di garantire l’imparzialità nella prestazione del servizio, il Responsabile dell’Organismo provvede alla designazione del mediatore secondo criteri inderogabili che tengano conto dell’oggetto e del valore della controversia, tenute in considerazione la specifica competenza professionale desunta dall’esperienza professionale, l’eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore. I mediatori devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Europeo di condotta per i mediatori e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo di Mediazione e dal DM 150/2023 frequentando corsi di formazione e di aggiornamento secondo i tempi e le modalità individuati dall'Organismo stesso nel rispetto delle indicazioni ministeriali. 2. Il mediatore accetta l’incarico per iscritto, sottoscrivendo dichiarazione di imparzialità ed indipendenza (ALL. 1). La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità. Il mediatore non può iniziare il procedimento prima di avere sottoscritto la suddetta dichiarazione. Il mediatore non potrà svolgere in seguito a favore delle stesse parti, funzioni di consulente, difensore o arbitro per un periodo di 2 anni dal temine del procedimento. Al mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio e non può percepire compensi direttamente dalle parti. Il mediatore deve informare immediatamente l'Organismo e le parti, delle vicende soggettive e di qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se di fatto ciò potrebbe non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L'esistenza delle suddette vicende e circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di mediatore, restando rimessa alla sola valutazione delle parti la richiesta di sostituzione del mediatore designato. 3. Le parti possono richiedere all'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento il Responsabile dell’Organismo nominerà un altro mediatore, nel rispetto dei criteri predeterminati, di cui al punto 1, delegando la Segreteria a comunicarlo alle parti e al precedente mediatore. In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore di svolgere il suo incarico, previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'Organismo, il Responsabile dell’Organismo provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore sempre nel rispetto dei criteri predeterminati, di cui al punto 1. Quando l'istanza di sostituzione riguarda lo stesso Responsabile dell’Organismo che svolga funzioni di mediatore, su di essa decide il Legale Rappresentante di Mediazioni srl, che provvederà anche in ogni altro caso di incompatibilità del Responsabile dell’Organismo. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione. 4. In casi particolari l’Organismo, ai sensi dell’art 8, comma 7, del D. Lgs 28/2010, può nominare un consulente tecnico, iscritto negli albi dei consulenti presso i tribunali, a condizione che tutte le parti siano d’accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura o nella misura che riterranno di comune accordo. Al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell’articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile. Il compenso del consulente tecnico sarà calcolato sulla base delle tariffe professionali stabilite con d.m. 30 maggio 2002 per i periti e i CTU nominati dal Tribunale. 5. Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando il mediatore incorra in una delle seguenti ipotesi: a) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa; b) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti o di alcuno dei difensori; c) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale o con alcuno dei suoi difensori; d) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti; e) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone; Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento. Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento dell’Organismo di mediazione, del Codice Etico adottato dall'Organismo ed, ove lo stesso eserciti la professione di avvocato iscritto al relativo Ordine professionale, deve attenersi a quanto disposto dall’art. 62 del Codice Deontologico Forense e, ove pertinente, ai codici deontologici di appartenenza dei singoli mediatori. Al momento dell’accettazione dell’incarico il mediatore sottoscrive un’apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e adesione al codice etico, senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, impegnandosi a comunicare immediatamente al responsabile dell'Organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità Art. 7 Tirocinio assistito L'Organismo consentirà gratuitamente di effettuare un tirocinio assistito rispetto ai procedimenti di mediazione in corso di svolgimento. La scelta del procedimento, per il tirocinio, avverrà da parte del Responsabile, fermo restando che le parti acconsentano alla sua presenza. Il numero massimo di tirocinanti al procedimento di mediazione è stabilito dall'Organismo, al fine di non interferire in alcun modo sul buon andamento del procedimento di mediazione. Il tirocinante è tenuto a rispettare l’obbligo di riservatezza, di cui all’art. 9 del D.Lgs n. 28/2010. Art. 8 Svolgimento del procedimento di mediazione 1. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento del procedimento di mediazione, e si adopera affinchè le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti. Il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione. Se raggiunto un accordo di conciliazione il mediatore forma processo verbale, al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. 2. Il mediatore può tenere incontri congiunti e separati. Alcune fasi del procedimento di mediazione possono svolgersi in videoconferenza, su indicazione del mediatore e sentite le parti. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate nel corso del procedimento di mediazione in occasione delle sessioni separate. 3. L’incontro - con l’accordo del mediatore e della segreteria - può essere rinviato ad altra data su richiesta motivata di una o di entrambe le parti e solo se la parte convocata abbia preventivamente aderito alla procedura. Art. 9 Proposta del mediatore 1. Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs n. 28/2010, quando l’accordo non è raggiunto e in ogni caso, se le parti gliene facciano concorde richiesta, in qualunque momento del procedimento, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione, da allegare al verbale, nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative. Prima della formulazione della proposta il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D. Lgs 28/2010. 2. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. Il mancanza di risposta nel termine la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. Art. 10 Conclusione del procedimento di mediazione 1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quest’ultimo, quando necessario, contiene l’indicazione del relativo valore. Il verbale conclusivo della mediazione al quale è allegato, l’eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore il quale, fermo quanto previsto dall’articolo 8-bis del D. Lgs. 28/2010, certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell’organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti. Il verbale in formato analogico e l'eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito presso l'organismo, salvo quanto previsto dall’art. 8-bis D.Lgs n. 28/2010. 2. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale. Il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dagli altri partecipanti al procedimento, dai loro avvocati e dallo stesso mediatore, che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. 3. In caso di mancata adesione e/o partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti. 4. Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all’articolo 8, comma 2, D.Lgs n. 28/2010, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo. 5. Del verbale e dell’eventuale accordo ad esso allegato depositati presso la segreteria dell’organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obbligo all’organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione. 6. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
Art. 11 Efficacia esecutiva ed esecuzione 1. Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D. Lgs 28/2010, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, anche con le modalità di cui all’art. 8 bis del D.Lgs n. 28/2010, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli Avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. L'accordo di cui al presente comma deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. L’avvocato certifica la conformità all’originale della copia dell’accordo trasmessa con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 196 decies e 196 undecies del regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368 recante disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. 1-bis Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione avanti al quale l’accordo è stato raggiunto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. 1-ter. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis. 2. Con l’omologazione l’accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Art. 12 Dovere di riservatezza e Privacy 1. Il procedimento di mediazione è riservato in tutte le sue fasi. Pertanto tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato. Il mediatore, le parti, gli addetti dell’Organismo, gli esperti ausiliari e chiunque altro abbia preso parte al procedimento di mediazione, sia in presenza che in videoconferenza, sono vincolate ai doveri di riservatezza, di cui all’ art. 9, del d.lgs. 28/10 e non possono divulgare a terzi i fatti, le dichiarazioni rese, le informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione, sia in sessione comune che in eventuali sessioni separate, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano. Essi sono tenuti alla riservatezza, anche, nei riguardi di altri soggetti. 2. Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso del procedimento di mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni. Art. 13 Accesso agli atti 1. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti depositati dalle parti in sessione comune, non dichiarati riservati, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui ha accesso la sola parte depositante. Ciascuna parte del procedimento può chiedere - mediante istanza contenente l’indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta - l’accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione (art. 22, co. 1, lett. V) del D.M. n. 150/2023). Il Mediatore e le parti concordano quali, tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private, devono essere ritenuti riservati. I suddetti atti sono custoditi, per tre anni, in apposito fascicolo, anche telematico, tenuto a cura dell’Organismo. Art. 14 Inutilizzabilità e segreto professionale 1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, in base all’art. 10 D. Lgs 28/2010, non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. 2. Il mediatore, non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Restano salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 231/07 così come modificato dall’art.22 D.lgs 28/10 (Riciclaggio e finanziamento del terrorismo) Art. 15 Indennità per il servizio di mediazione 1. L’Organismo adotta la tabella degli organismi privati di cui agli artt. 22 e 32 del d.m. n.150/2023 - allegato A - (ALL. 2). Art. 16 Altre spese Accertamenti anagrafici, visure, copisteria, notifiche a mezzo unep ed altri servizi richiesti dalle parti saranno da ritenersi oneri aggiuntivi rispetto all’indennità di mediazione. Art 17 Patrocinio a spese dello Stato 1. Ai sensi dell’art. 15-bis del D.Lgs n. 28/2010, così come modificato, è assicurato al cittadino italiano non abbiente, il patrocinio a spese dello Stato per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all’articolo 5, comma 1 D. Lgs n. 28/2010, se è raggiunto l’accordo di conciliazione. Il patrocinio a spese dello Stato è altresì assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica. 2. Quando il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizione per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 e 77 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n.115/2002. 3. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti. 4. L’istanza per l’ammissione anticipata, presentata al Consiglio dell’Ordine degli avvocati, deve essere depositata, presso l’organismo di mediazione, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma. L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intero procedimento di mediazione e le indennità di cui all’articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio. L’istanza di conferma di ammissione al patrocinio verrà successivamente trasmessa dal Consiglio dell’Ordine a codesto organismo. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione di cui all’articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 15-decies, comma 2, comunicata al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione o le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio devono essere immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato a codesto Organismo di conciliazione. Art. 18 Responsabilità delle parti 1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:
Art. 19 Procedure telematiche 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 e nel rispetto dell’art. 8-bis del D.Lgs n. 28/2010, la mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto dell’articolo 8-ter del D. Lgs n. 28/2010, previste dal Regolamento di codesto Organismo 2. L’Organismo di Conciliazione, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni, si avvale della piattaforma, denominata “Microsoft Teams”. Art. 20 Rapporti con altri Organismi di Conciliazione 1. L’Organismo di Conciliazione si riserva la possibilità di stipulare accordi e/o convenzioni con altri Organismi di Conciliazione al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi anche per singoli affari di mediazione, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. t) del D.M. n. 150/2023 Art. 21 Regole finali e rinvio 1. In caso di sospensione o cancellazione di Mediazioni S.r.l. dal registro degli organismi di mediazione, ai sensi dell’art. 41 del D.M. 150/2023, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo di mediazione del medesimo circondario scelto concordemente dalla parte che ha avviato la procedura di mediazione, entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. 2. L'organismo, che riceve la domanda di mediazione, sensi dell’art. 41 comma 3 del D.M. 150/2023, non può rifiutare di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo. 3. L'organismo sospeso o cancellato, quando la mediazione prosegue ai sensi del comma 1, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti all'organismo avanti al quale prosegue la procedura, conservandone copia. 4. In caso di sospensione o di cancellazione, l’Organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi ed alle parti dei procedimenti in corso. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l’Organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa. La cancellazione non fa venir meno l’obbligo di conservazione previsto dall’art. 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2010 e dall’art. 16, comma 4, del D.M. n. 150/2023.
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